Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, in conformità ai princìpi generali stabiliti dal capo I:

          a) concorrono, nell'ambito della Conferenza unificata, alla definizione del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12 e alla sua realizzazione;

          b) definiscono il piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13, in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio;

          c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo regionale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse attribuite dallo Stato e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 25 per cento delle risorse attribuite dallo Stato. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per le regioni di ricevere i finanziamenti statali ad esse destinabili;

          d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera c) ai sensi di

 

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quanto disposto dalla presente legge e in conformità gli indirizzi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo e del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo;

          e) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;

          f) promuovono le tradizioni locali dello spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le produzioni dei giovani autori e artisti;

          g) partecipano, secondo modalità stabilite dalle legislazioni regionali, alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;

          h) concorrono a promuovere la realizzazione di infrastrutture destinate allo spettacolo dal vivo;

          i) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 14, comma 8;

          l) promuovono e stipulano, anche attraverso finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di informazione specializzata e per la programmazione dello spettacolo dal vivo;

          m) promuovono le pari opportunità nell'accesso alle manifestazioni di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie a basso reddito, anche attraverso accordi e finanziamenti finalizzati con le istituzioni teatrali, musicali e di danza presenti sul territorio;

          n) predispongono progetti da presentare ai competenti organi dell'Unione europea.

      2. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente

 

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legge e, in particolare, dal comma 1. La composizione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo è informata ai seguenti princìpi:

          a) elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici e dei servizi;

          b) assenza di situazioni personali di conflitto generate da eventuali altre funzioni o ruoli svolti per altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;

          c) collaborazione con le università situate nel territorio regionale per l'organizzazione, per la gestione degli uffici e dei servizi e per la formazione, ivi compresi la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, dei dipendenti degli uffici e dei servizi.